Leggi e Decreti
Leggi e Decreti
Chi può proporre un testo di legge?
- Consigli regionali
- Cittadini
- Parlamentari
- CNEL
Il Procedimento legislativo:
Per la formazione della legge si deve utilizzare un procedimento che comprende:
- L’iniziativa:
- Legislativa: Quando si propone un testo di legge che deve essere redatto in articoli.
- Governativa: poiché il governo necessita di leggi per la realizzazione del suo programma.
- Popolare: almeno 50000 elettori della Camera possono presentare un progetto redatto in articoli secondo l’art.71
- Iniziativa regionale e del CNEL: anche essi possono proporre leggi.
- L’approvazione: può avvenire con procedimento normale o speciale:
- Normale: il disegno di legge deve passare da Camera e Senato ed essere approvato da entrambe per poi passare alla promulgazione.
- Speciale: se si ha necessità dei approvare leggi con urgenza, come per terremoti (Aquila 2009) Camera e Senato approvano il progetto in sede deliberatamente e la legge passa subito alla promulgazione.
- La promulgazione: procedimento per il quale il Presidente della Repubblica attesta l’approvazione delle leggi da parte delle Camere entro un mese dall’approvazione e se riscontra qualche irregolarità nella legge la può rimandare alle Camere.
- La pubblicazione e l’entrata in vigore: la legge a questo punto vieni pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e per 14 giorni (vacatio legis) no produrrà effetti fino alla scadenza di essi e la sua successiva entrata in vigore nel 15° giorno.
La funzione normativa del Governo
La funzione normativa del Governo si può esercitare con i decreti legge (riguardano il nostro caso), con decreti legislativi e con i decreti legge:
– Il decreto legge è un atto avente forza o valore di legge emanato dal Governo, in casi straordinari di necessità e di urgenza, sotto la propria responsabilità e presentato immediatamente al Parlamento per la sua conversione in legge.
– Il decreto legislativo o delegato è un atto avente forza o valore di legge emanato dal Governo in base a una delega da parte del Parlamento.
Con la legge delega il Parlamento attribuisce al Governo l’esercizio temporaneo di un potere di cui rimane l’esclusivo titolare: in qualsiasi momento pertanto è ammissibile la revoca della delega.
La Costituzione stabilisce alcuni limiti al potere di delegazione, per evitare una ingerenza eccessiva dell’esecutivo nell’esercizio della funzione legislativa, che riguardano:
- La competenza: la funzione legislativa può essere delegata soltanto al Governo;
- Le finalità: nella delega devono essere stabiliti i principi e i criteri direttivi che il Governo deve osservare nell’emanazione del decreto delegato o dei decreti delegati, nel senso che il Parlamento deve indicare le linee generali dell’attività normativa e lasciare al Governo soltanto la determinazione della disciplina applicativa e di dettaglio;
- Il contenuto: la delega deve indicare con precisione l’oggetto o gli oggetti a cui si riferisce e non può riguardare uno o più oggetti del tutto generici o indeterminati;
- Il tempo: la delega può essere conferita soltanto per un tempo limitato e deve contenere l’indicazione di un termine massimo entro il quale il Governo deve esercitare la delega, a pena di decadenza, ed emanare il decreto delegato o i decreti delegati;
- Inoltre la delega legislativa deve avere un limite di tempo imposto, superato questo limite la delega diventa illegittima costituzionalmente, l’illegittimità può essere dichiarata dalla Corte costituzionale.